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ART. 1 - COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI
Il Collegio degli Ingegneri della Provincia di Vicenza è costituito
a tempo indeterminato e con sede in Vicenza in Stradella S. Corona, 3.
Il Collegio nasce come libera associazione senza scopo di lucro tra laureati
in Ingegneria allo scopo di collegare maggiormente gli aderenti.
Esso si propone:
- di collaborare con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza;
- di farsi promotore di iniziative tendenti ad allargare il campo delle
conoscenze della tecnica a mezzo di scambi culturali, al fine di favorire
l'aggiornamento della preparazione professionale degli Ingegneri;
- di curare con particolare attenzione studi e proposte su problemi di interesse
locale, regionale o nazionale attinenti l'ingegneria, anche per un maggiore
inserimento dell'ingegnere nel campo operativo e sociale;
- di facilitare lo scambio culturale ed il reciproco ampliamento di conoscenze
scientifiche tra gli iscritti in funzione della gamma di specializzazioni
della categoria ed a mezzo di riunioni e conversazioni anche per singoli
gruppi;
- di promuovere e mantenere contatti con Università ed Istituti Scientifici
per il continuo perfezionamento dei propri iscritti, curando in particolare
il collegamento tra il campo della professione e quello dell'insegnamento
e della ricerca;
- di contribuire allo sviluppo di rapporti con associazioni professionali
anche straniere, stabilendo collegamenti e favorendo scambi culturali;
- di sviluppare e mantenere contatti con imprenditori e maestranze per un
continuo scambio di conoscenze ed esperienze in funzione del progresso della
tecnologia;
- di contribuire alla soluzione dei problemi più importanti della
vita nazionale, promuovendo studi, incontri e relazioni con tutte le categorie
e le organizzazioni sociali amministrative e politiche.
- di dialogare con le istituzioni ai vari livelli per dare il proprio contributo
in occasione di approvazione di leggi, regolamenti e provvedimenti che riguardano
la propria attività professionale, anche con audizioni;
- di contribuire anche economicamente alla partecipazione ad esposizioni
e mostre di progetti, opere e ricerche di singoli ingegneri valorizzando
così i migliori talenti e l'immagine dell'ingegnere nella società;
- di acquisire ricerche, studi, innovazioni e altri documenti similari nonché
viaggi di aggiornamento al fine di perseguire gli scopi sopraindicati.
- organizzare corsi, aperti anche alle Amministrazioni locali (pubbliche),
di approfondimento delle varie discipline attinenti l'ingegneria, ivi compreso
il governo del territorio;
ART. 2 - SOCI
Gli iscritti al Collegio si distinguono in soci effettivi ed onorari con
diritto di voto e soci aderenti senza diritto di voto.
Gli studenti e i neolaureati di ingegneria possono iscriversi gratuitamente
come soci effettivi, per un massimo di 2 anni.
Possono essere ammessi al Collegio come soci effettivi i cittadini italiani
o stranieri in possesso di Laurea in Ingegneria conseguita presso Politecnici
od Università italiane e straniere e che ne facciano richiesta.
Su proposta scritta di almeno due iscritti, il Consiglio può nominare
soci onorari persone la cui fama e livello professionale e di ricerca
abbiano dato un particolare contributo al progresso nel campo dell'ingegneria
con studi ed opere eminenti e alla società civile, nonché
come soci aderenti persone fisiche o giuridiche che abbiano interesse
alla sfera dell'ingegneria.
Acquisisce l'iscrizione di socio onorario di diritto il Presidente pro
tempore dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Vicenza.
ART. 3 - ISCRIZIONE E RISORSE
FINANZIARIE
Per l'iscrizione al Collegio sono necessari il versamento della quota
sociale e l'ammissione da parte del Consiglio. La qualità di socio
si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità;
la morosità e l'indegnità verranno dichiarate dal Consiglio.
Le risorse finanziarie del Collegio derivano esclusivamente dalle quote
annuali d'iscrizione, da contributi suppletivi e da eventuali donazioni,
in quanto accettate, e da ogni altra entrata che concorre a incrementare
l'attivo sociale comprese quelle residuali, di natura commerciale, eventualmente
derivanti da attività di aggiornamento professionale e culturale
e di ricerca, di consulenze, di pubblicazioni e similari, svolte in maniera
marginale.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 4 - ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
DEL COLLEGIO. LE SEZIONI
Per favorire la presenza attiva del Collegio nelle diverse realtà
locali, su domanda di almeno dieci soci, possono essere costituite Sezioni
decentrate del Collegio, sempre nell'unità dello stesso, con deliberazione
dell'Assemblea Straordinaria che ne definisce anche l'ambito territoriale.
Le Sezioni esplicano la propria attività ai fini di una maggiore
coesione interna e di una sempre più incisiva presenza e partecipazione
degli ingegneri ai problemi di maggiore interesse del territorio.
Le spese specifiche per l'attività delle Sezioni devono essere
coperte dai rispettivi soci; per quanto non basti, potrà intervenire
il contributo del Collegio. Alle Sezioni più attive il Consiglio
può assegnare maggiori contributi ed incentivi in riparto proporzionale
alle attività che svolge.
Ciascuna sezione è retta da un Comitato di Sezione composto da
un responsabile, un consigliere suo sostituto e un segretario tesoriere
(oltre tali membri eletti, partecipano al comitato di sezione, senza diritto
di voto, l'ultimo ex-responsabile di sezione e dai membri del Consiglio
del Collegio iscritti alla sezione per l'opportuno coordinamento) eletti
ogni quadriennio dai soci partecipanti alla Sezione; per tale elezione
si seguiranno le norme di cui all'art. 3 de Regolamento per le elezioni.
I tre componenti del Comitato di Sezione possono ricoprire le cariche
di Presidente, Segretario o Tesoriere del Collegio e dell'Ordine degli
Ingegneri. Il Responsabile di ogni Sezione, ed in caso di sua assenza
od impedimento, il suo sostituto, partecipa alle riunioni del Consiglio
del Collegio, senza diritto di voto.
Il Consiglio del Collegio convoca presso di sé, almeno all'inizio
di ogni anno sociale, i membri dei Comitati di Sezione per definire i
programmi coordinati di attività del Collegio e delle Sezioni.
Le Sezioni operano in armonia con gli indirizzi generali ed i programmi
stabiliti dal Consiglio del Collegio. Compito specifico del Comitato di
Sezione è riunire i soci periodicamente per discutere i problemi
della zona interessanti la categoria e per conferenze e lezioni stabilite
di intesa o per incarico del Consiglio del Collegio ed eventualmente in
collaborazione con altri Enti od Associazioni locali.
Il Comitato di sezione assicura inoltre gli opportuni contatti con Autorità,
Enti ed Associazioni. Su temi di carattere generale o che, per particolare
rilevanza, possano superare lo stretto ambito di interesse della zona
di competenza, eventuali proposte delle singole Sezioni dovranno essere
approvate dal Consiglio del Collegio.
ART. 5 - ORGANI STATUARI
Gli organi statutari del Collegio sono l'Assemblea Generale, il Consiglio,
il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i comitati
di sezione. Tutte le cariche sociali sono quadriennali.
Tutti i soci effettivi e onorari sono eleggibili alle cariche sociali.
Gli organi statutari sono eletti secondo le modalità stabilite
dall'apposito regolamento allegato.
ART. 6 - L'ASSEMBLEA
L'Assemblea Generale è composta da tutti gli associati aventi diritto
di voto in regola con il versamento della quota sociale.
Essa procede alla nomina del Consiglio, ne approva la relazione annuale
ed i bilanci annuali preventivi e consuntivi, delibera su tutti gli argomenti
all'o.d.g., e fissa le quote associative annuali.
Il Collegio e le sezioni sono organizzati secondo criteri di democraticità
e nessuna limitazione soggettiva alle candidature degli organi amministrativi
è ammessa.
Gli organi statutari sono eletti secondo le modalità stabilite
da apposito regolamento allegato.
L'Assemblea Generale è ordinaria o straordinaria:
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio almeno una volta
all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione dei bilanci;
L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta
il Consiglio lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta al
Presidente del Collegio da almeno un quinto dei soci aventi diritto al
voto; in tal caso essa dovrà essere convocata entro un mese dalla
richiesta.
Per la validità dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria
è necessaria la presenza di almeno metà degli iscritti aventi
diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida
con la presenza di qualunque numero di soci, salvo per quanto stabilito
dal Regolamento relativo alle elezioni degli organi statutari.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti, fatta eccezione per
le Assemblee relative alla modifica dello Statuto e per quanto attiene
la elezione degli organi statutari.
E' ammessa la delega scritta ad altro socio avente diritto di voto; ciascun
partecipante all'Assemblea non può essere portatore di più
di due deleghe.
La convocazione dell'Assemblea ha luogo a mezzo di comunicazione per posta,
e-mail e/o attraverso la stampa locale, con indicazione espressa degli
argomenti posti all'o.d.g.
ART. 7 - IL CONSIGLIO
I membri del Consiglio in numero di sette sono eletti dall'Assemblea a
mezzo votazione con precedenza determinata dal numero dei voti ottenuti
e scelti tra i soci effettivi e/o onorari. Oltre a tali membri eletti,
partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, l'ultimo ex-presidente
del Collegio.
I Consiglieri sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.
Non sono previsti compensi per i Consiglieri, salvo il rimborso delle
spese o dei viaggi effettuati per conto del Collegio; in caso di conferimento
di particolari incarichi (segreteria esterna, comitati per lo svolgimento
di convegni o corsi di studio, ricerche, studi, consulenze e altre attività
similari), il Consiglio potrà determinare un adeguato rimborso
spese e/o compenso.
Il Consiglio dispone l'esecuzione delle delibere assembleari, è
responsabile dell'attività del Collegio, predispone annualmente
una relazione generale ed i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre
all'Assemblea e delibera sull'ammissione dei nuovi soci, sulla decadenza
e indegnità. Inoltre è investito della gestione ordinaria
e straordinaria del Collegio.
Per la validità della seduta del Consiglio è necessaria
la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi; le deliberazioni
vengono adottate a maggioranza dei presenti; a parità dei voti
prevale il voto del Presidente o del Consigliere più anziano di
età in caso di sua assenza.
Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente,
il Segretario, il Tesoriere. La durata della carica del presidente è
limitata a un mandato di 4 anni e non è rinnovabile nel solo mandato
successivo.
Il Presidente ha la rappresentanza del Collegio, convoca e presiede il
Consiglio, presiede l'Assemblea e firma con il Segretario il verbale delle
sedute.
Il Segretario compila i verbali delle sedute e dà esecuzione alle
delibere del Consiglio.
Il Tesoriere cura la tenuta delle scritture contabili e risponde della
Cassa del Collegio.
Per lo svolgimento delle attività del collegio, il consiglio potrà
riconoscere un rimborso spese e/o compenso per il lavoro svolto. L'esercizio
finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
ART. 8 - INCOMPATIBILITA'
E' incompatibile la concomitanza della carica di Presidente, Segretario
e Tesoriere e dell'Ordine degli Ingegneri.
ART. 9 - MODIFICHE ALLO STATUTO
Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea riunita allo scopo
in sede straordinaria, per la cui validità in prima convocazione
è necessaria la presenza di metà più uno dei soci
aventi diritto di voto e in seconda convocazione la presenza di un quarto
più uno dei soci aventi diritto di voto. Le delibere in entrambi
i casi sono valide con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto
di voto.
ART. 10 - SCIOGLIMENTO
L'Assemblea dei Soci, in convocazione straordinaria, può deliberare,
con la maggioranza semplice degli iscritti lo scioglimento del Collegio
e nominare uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
I fondi e i beni che residuano dopo il pagamento di tutte le passività
sono devoluti a fini di pubblica utilità conformi allo spirito
e agli scopi del Collegio.
REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI
ORGANI STATUTARI E DELLE SEZIONI DEL COLLEGIO
ART. 1 - Assemblea per la nomina
degli organi statutari
L'Assemblea per la elezione degli Organi Statutari, anche coincidente
con un'Assemblea ordinaria del Collegio, è convocata con avviso
diramato per posta o email ai soci aventi diritto di voto almeno quindici
giorni prima della data fissata.
Nell'avviso di convocazione verrà richiesta ai singoli Soci la
disponibilità ad essere eletti nel Consiglio; tale disponibilità
sarà comunicata all'inizio dell'Assemblea che abbia quale unico
oggetto le elezioni di che trattasi o all'inizio di quella parte dell'Assemblea
riguardante le elezioni stesse.
In prima convocazione l'Assemblea sarà valida con la presenza e
la partecipazione al voto di almeno la metà dei Soci aventi diritto
di voto, ammettendosi anche la delega con le modalità di cui all'ultimo
comma dell'Art. 6 dello Statuto e computando pertanto anche i Soci deleganti.
In seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida se i votanti saranno
almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. Per variazioni dello
Statuto, i votanti dovranno essere almeno un quarto degli iscritti. L'Assemblea
stabilisce l'orario delle votazioni, ne determina particolari eventuali
modalità, nomina fra i Soci aventi diritto di voto presenti i componenti
del seggio elettorale che è composto da un Presidente e due Scrutatori.
ART. 2 - Elezione del Consiglio
Si procederà alla votazione per l'elezione del Consiglio; ciascun
votante potrà esprimere con scheda segreta sino a sette suffragi
a Soci effettivi e onorari.
Risulteranno eletti a Consiglieri i sette Soci che abbiano ottenuto il
maggior numero dei voti;
In caso di parità di voti per il settimo candidato, risulterà
eletto il più anziano di età.
Il Consigliere eletto anziano di età provvede a convocare, con
invito diramato almeno sette giorni prima, il Consiglio per la elezione,
con tre distinte successive votazioni, del Presidente, del Segretario
e del Tesoriere, da designarsi fra i consiglieri.
ART. 3 - Elezioni delle sezioni
Le Assemblee delle Sezioni per l'elezione dei rispettivi Comitati di Sezione,
vengono convocate dal Consiglio del Collegio entro un mese dalle elezioni
del Consiglio stesso.
Il Consiglio del Collegio nominerà un suo delegato a presiedere
l'Assemblea.
La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta almeno dieci giorni prima
della data fissata.
L'elezione si svolgerà per scheda segreta.
Ciascun socio della Sezione potrà votare sino a due nomi.
I tre soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti risultano eletti
a membri del Comitato di Sezione.
Entro una settimana dall'Assemblea, su convocazione del primo eletto,
i tre eletti si riuniscono e nominano nel proprio seno il Responsabile,
il Consigliere sostituto ed il Segretario Tesoriere.
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